Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 2, e 16, comma 3, pari a 55.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, pari a 4.400.000 euro per l'anno 2006, a 1.400.000 euro per l'anno 2007 e a 400.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.